SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI

IL MEF SEMPLIFICA PROCEDURA

La norma prevede che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In pratica, chi ha contratto un mutuo per finanziare l’acquisto della propria abitazione principale potrà sospendere i pagamenti fino a 18 rate se è lavoratore dipendente e ha perduto il lavoro o è cassintegrato oppure se è lavoratore autonomo o libero professionista e ha riscontrato una diminuzione dei ricavi di al- meno il 33% a causa delle chiusure o altre restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.
La novità del provvedimento riguarda l’estensione ai lavoratori dipendenti cassintegrati e ai lavoratori autonomi.
Per beneficiare della sospensione non c’è alcun vincolo di situazione reddituale e patrimoniale legata all’ISEE ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo devono pre- sentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Le domande possono essere inoltrate facendo riferimento alla modulistica reperibile al link indicato:

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IL DIRITTO: CHI, COME E QUANDO

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istitui- to, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all’articolo 2, com- mi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 mi- lioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto leg- ge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:
  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Come fare domanda? Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in questa pagina. Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

CONSIGLIAMO SEMPRE DI CONTATTARE LA PROPRIA BANCA PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA

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