INPS – EMERGENZA COVID-19

LA QUARANTENA NON È MALATTIA: ECCO QUANDO

La quarantena non è malattia: arrivano chiarimenti da INPS con il messaggio n° 3653 del 9 ottobre 2020 proprio mentre il governo sta rivedendo le misure per contenere il contagio da Covid-19. In particolare l’INPS riprende le disposizioni fornite dall’articolo 26 del decreto n.18/2020, il Cura Italia, convertito nella legge n.27/2020, che compara la quarantena alla malattia, specificando quali sono i casi in cui non sia più valida questa equazione.
INPS fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia. INPS nel farlo tiene conto dell’evoluzione legislativa degli ultimi mesi e anche delle richieste arrivate alle Strutture territoriali dell’Istituto. Vediamo quando la quarantena non è equiparata alla malattia secondo il messaggio INPS.

La quarantena non è malattia: ecco quando

La quarantena non è malattia nei casi in cui un lavoratore fragile possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa da remoto, in smart working o anche detto lavoro agile. INPS nel messaggio del 9 ottobre 2020 chiarisce che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia, non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha voluto tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, queste fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
INPS specifica che la quarantena non può essere equiparata a malattia o anche alla tutela della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, che si può trovare anche in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, in smart working quindi, dal proprio domicilio. Questo chiarimento arriva dopo che il testo di conversione in legge del decreto agosto prevede per i lavoratori fragili lo smart working fino al 31 dicembre 2020. INPS specifica che nei casi di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia, compensativa della perdita di guadagno. In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena. In questi casi, sebbene limitata a un determinato arco temporale e a un determinato territorio, vale quanto espresso dall’Istituto a seguito dell’entrata in vigore del decreto agosto e in particolare dell’articolo 19.
Nel caso di provvedimento dell’autorità sanitaria pubblica il lavoratore suddetto non viene posto in quarantena, ma per lo stesso il datore di lavoro può fare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e CISOA. Anche la quarantena all’estero non può essere considerata malattia dall’INPS, perché che l’accesso alla tutela non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Specifica INPS che la quarantena non è malattia se il lavoratore si trova in cassa integrazione. Chiarisce l’Istituto che il fatto che il lavoratore sia stato posto in una delle varie tipologie di cassa integrazione determina la sospensione egli obblighi contrattuali con l’azienda e comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
INPS chiarisce inoltre che si tratta del principio secondo il quale la cassa integrazione prevale sulla malattia. Per maggiori dettagli in merito rimandiamo al testo del messaggio INPS sulla quarantena e i casi in cui non viene equiparata alla malattia.

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