L’ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, riguardante le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
=> essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di sog- giorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
=> essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
=> essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
=> essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità.
Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori
L’assegno è determinato in base alla presente tabella, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
Gli importi della tabella sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.
Modalità di presentazione della domanda e decorrenza
La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore. L’assegno non concorre alla formazione di reddito.