DECRETO RILANCIO – PUBBLICATO IL DPCM 14 LUGLIO 2020
Grazie alle modifiche introdotte con il Decreto Rilancio si è temporaneamente rimossa una difformità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici beneficiari rispettivamente di Cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e quelli destinatari dell’Assegno Ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali. Infatti, limitatamente agli interventi erogati con causale Covid, anche ai beneficiari dell’Assegno Ordinario sarà concesso L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Al riguardo l’Inps, con la circolare 88 del 20 luglio 2020, disciplina le modalità di erogazione dell’ANF distinguendo tra le prestazioni in regime di anticipazione e quelle che invece prevedono il pagamento diretto dell’Istituto.
Paradossalmente la circolare entra nel merito solo delle prestazioni di Assegno Ordinario erogate dai Fondi di Solidarietà Bilaterali ex articolo 26, dal Fondo di inte- grazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, limitandosi quindi ad impartire le necessarie istruzioni per il pagamento dell’ANF ai soli Fondi che sono istituiti presso l’Inps, tralasciando volutamente i Fondi c.d. Alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.
Pertanto, ferma restando la previsione normativa, si lascia ai singoli Comitati amministratori di questi Fondi la definizione delle modalità di erogazione dell’ANF in relazione alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate.
Inoltre, come si evince dalla circolare, la “copertura finanziaria” necessaria per il pagamento dell’assegno familiare è prevista all’interno del più generale capitolo di finanziamento delle prestazioni di sostegno al reddito.