CONTAGIO COVID-19 SETTORE PRIVATO

RISCONTRO INAIL ALLA LETTERA UNITARIA DI CGIL – CISL – UIL

In data 26 marzo 2020 Cgil, Cisl e Uil avevano inviato al Presidente dell’ Inail, Dott. Franco Bettoni, una lettera con la richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto sul secondo comma dell’Art. 42 del D.L. 17/3/2020 n. 18. A tal riguar- do, il 3 aprile 2020, con circolare Inail n. 13, abbiamo ricevuto le risposte dall’Istituto, necessarie alla interpretazione ed alle procedure da adottare per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori, non specificatamente impegnati nel comparto sanitario, per i quali è prevista la prosecuzione dell’attività lavorativa svolgendo mansioni nelle realtà lavorative “non sospese”, sulla base delle disposizioni vigenti.

Si chiarisce infatti opportunamente che l’infortunio, per avere riconoscimento dall’Istituto, “non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.”. L’espressione “occasione di lavoro” comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibile del lavoratore.”

Abbiamo condiviso che fosse importante stabilire l’ambito della tutela e le procedure per garantire la copertura dell’Istituto in caso di contagio accertato da coronavirus, quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria, per tutelare al meglio lavoratrici e lavoratori.
La circolare n. 13 dell’Inail disciplina e chiarisce anche la casistica relativa all’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il periodo di emergenza da Covid-19, nel quale rientra anche l’evento di contagio accaduto durante tale percorso, configurabile quindi come infortunio in itinere, per il quale il dato epidemiologico guiderà il riconoscimento medico-legale.

L’ istituto inoltre, definisce in deroga che, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, per tutte le lavoratrici e i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato.


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