I permessi per allattamento sono un diritto centrale nell’ambito della disciplina a tutela della maternità. Alla madre, e in alcuni casi anche al padre, si riconosce la possibilità di prendersi cura del neonato durante il suo primo anno di vita mediante la fruizione di quotidiani riposi dal lavoro. Le astensioni previste normalmente sono due, di un’ora ciascuna, cumulabili tra loro. Il permesso è solo uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I riposi devono essere fissati tassativamente tramite un accordo tra lavoratrice e datore di lavoro, oppure mediante l’intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.
Il Testo Unico che regola la materia, D.Lgs. n. 151/2001, ha esteso tale tutela in buona parte anche al padre lavoratore, al quale viene riconosciuto un ruolo sempre più rilevante in collegamento con l’evento della maternità.
Tutela della maternità
L’intento della norma è quello di tutelare la maternità sotto tre aspetti:
a) alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al padre lavoratore) viene assicurata la permanenza effettiva del rapporto di lavoro e il mantenimento dei propri diritti derivanti dal rapporto stesso;
b) si garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano la sicurezza economica sia durante il periodo di maternità sia per il periodo successivo al rapporto di lavoro attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici;
c) viene protetto il bambino fino a una certa età, oppure nel caso risulti essere portatore di handicap grave.
Permessi per allattamento
Oltre ai “classici” periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre (e in alcuni casi anche al padre) la possibilità di prendersi cura del neonato durante il primo anno di vita, mediante la fruizione di quotidiani permessi di lavoro normalmente denominati “permessi per allattamento”.
È infatti l’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 che prevede che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, la possibilità di usufruire giornalmente di due periodi di riposo, normalmente della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo riconosciuto è solo uno quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Siccome le ore di riposo per allattamento hanno la precisa finalità di permettere alla lavoratrice di dedicarsi all’alimentazione e alla cura del bambino, normalmente non competono quando ella non svolge attività lavorativa.
Diritto in caso di part-time
L’ipotesi appena descritta potrebbe, al limite, verificarsi anche nel caso di lavoratrice titolare di un contratto part-time orizzontale che prevede un normale orario pari a una sola ora (caso non così tanto raro – si pensi, ad esempio, ad una lavoratrice addetta alle pulizie piuttosto che a una mensa aziendale o scolastica in qualità di scodellatrice). Orbene, considerato che l’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 non prevede un orario minimo giornaliero necessario per poter fruire del riposo per allattamento, l’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di prestazione lavorativa, pur comportando la totale astensione dal lavoro, non preclude il riconoscimento del diritto al riposo per allattamento.
Aspettativa sindacale e permessi per allattamento
L’Istituto giunge ad analoga conclusione anche nel caso di lavoratrice in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, confermando quindi anche a favore della stessa il diritto a vedersi riconosciuta l’indennità per i riposi giornalieri seppur in assenza di prestazione lavorativa.
Come fare domanda
Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga.
I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all’istituto esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- servizio online dedicato, cliccando su “Accedi al servizio”;
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
fonte: IPSOA