IL TAR DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO DELL’AZIENDA
I giudici amministrativi della Seconda Sezione Bis del Tar del Lazio, si sono pronunciati sul ricorso presentato da Acciaierie d’Italia. La multinazionale aveva richiesto la sospensione dell’efficacia del decreto con cui il ministero della Transizione Ecologica (MiTE) lo scorso giugno, respingeva la richiesta di proroga avanzata dal gestore, per il completamento della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6).
Va in premessa ricordato che, secondo il Piano Ambientale del settembre 2017, la prescrizione andava attuata entro il 30 giugno 2021, mentre l’azienda aveva chiesto un differimento sino al 31 gennaio 2022 con varie motivazioni, tra cui il lockdown per l’emergenza sanitaria.
I giudici del Tar del Lazio, in linea con l’impostazione del MiTE sulla vicenda, dopo che decreto monocratico aveva già respinto la sospensione cautelare urgente richiesta dall’azienda, dettagliano nel dispositivo della sentenza che “non risultano allegati in atti elementi di fatto (organizzativi, produttivi, logistici o comunque) di forza maggiore, diversi ed ulteriori dalla generica invocazione delle restrizioni derivanti dalle misure anti-COVID, che giustifichino non solo il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021, ma anche la circostanza che la relativa richiesta di proroga sia stata presentata solo a ridosso della suddetta scadenza (la domanda è del 4 maggio 2021) con una tempistica tale da rendere oggettivamente impossibile la individuazione di misure alternative“ e che, pertanto, “la domanda cautelare va respinta, quanto all’aspetto sin qui considerato, confermandosi anche in sede collegiale che non sussistono i presupposti per disporre in via cautelare il riesame del termine del 30 giugno 2021 per l’adempimento della prescrizione n. 16 o) – 42- 49, stante l’incidenza della relativa inottemperanza, e della conseguente fermata della Batteria n. 12 per 128 giorni non previamente programmati, su profili inerenti la produttività dello stabilimento, che si traducono in dati di natura economica, la cui difficile ristorabilità, che parte ricorrente continua a prospettare solo genericamente, oltre a non essere parametrata alle capacità economiche della società dando conto della relativa incidenza, che deve essere tale da assumere idoneità alla causazione di effetti irreversibili quanto alla sopravvivenza della stessa, non può prevalere sugli interessi, aventi natura sensibilissima e costituzionalmente rilevanti e protetti, che le prescrizioni mirano a tutelare (DP nr. 3634/2021)”.
L’obbligo per il Ministero di concludere il riesame dell’istanza della parte ricorrente nei limiti di cui in parte motiva e, nelle more del riesame, si traduce nel fatto che la batteria 12, permarrà in fase di preriscaldo sino alla conclusione del riesame del MiTE. Ricordiamo che la batteria in questione approvvigiona l’altoforno n.4 e che lo stesso al momento è in esercizio con coke acquistato da terzi.