DIVIETO DI LICENZIAMENTO PROROGATO AL 31 DICEMBRE, MA NON PER TUTTI
Il decreto Sostegni bis è approdato in Gazzetta Ufficiale con una ulteriore “revisione” del divieto di licenziamento imposto per il contenimento dell’occupazione nella attuale situazione emergenziale. Il testo in vigore, allineandosi alle previsioni del decreto Sostegni, non prevede la proroga selettiva del decreto di licenziamento fino al 28 agosto, ma conferma il blocco per le aziende che decidono di usare la Cassa integrazione dal prossimo 1° luglio. In questo caso non sarà possibile licenziare fino al 31 dicembre 2021. La norma innovata prevede alcune eccezioni e una specifica deroga.
Ancora novità per quanto riguarda il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo da parte dei datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione ordinaria conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19.
Il decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Questa la previsione del testo normativo definitivamente in vigore, dopo il confronto con le parti sociali e il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che aveva annunciato la proroga del divieto fino alla fine di agosto 2021.