UILM PARI OPPORTUNITA’

IL NUOVO CONGEDO COVID E IL BONUS BABY SITTING

E’ stato recentemente emanato il Decreto-legge 30/2021 che all’art. 2 ripropone due misure che, come abbiamo più volte ricordato, sono di fondamentale importanza in questo difficilissimo periodo pandemico, poiché consentono di conciliare le esigenze vita-lavoro: il congedo Covid ed il bonus baby-sitting. L’unica ingiustizia del congedo è relativa alla percentuale di pagamento che per noi deve essere portata al 100% della retribuzione, altrimenti con questi provvedimenti che lo riconoscono al 50% si va a colpire economicamente maggiormente le donne ad incrementare un già alto gap salariale. Inoltre, il non riconoscere il congedo ai genitori in smart-working è estremamente sbagliato. Le mamme ed i padri che stanno a casa con figli in dad o in quarantena, se sono in smart -working, rischiano di dover lavorare in orari notturni quando i figli dormono e questo non è giusto ne sano. Entriamo però ora nei messaggi che INPS ha pubblicato relativamente a queste due misure il n. 1276 del 25/3/2021 e il n. 1296 del 26/3/2021 (che vi alleghiamo), rispettivamente riferiti al congedo Covid ed al bonus baby-sitting. Ecco la sintesi dei due istituti, come risultanti dalla lettura del Decreto e delle prime indicazioni fornite dall’Inps:

CONGEDO COVID:

Motivazioni per la fruizione del congedo: in caso di genitori dipendenti (pubblici e privati) con figli minori di 14 anni che abbiano contratto infezione da Sars Covid-19, con figli in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL, con figli posti in quarantena scolastica a seguito di sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura centri diurni a carattere assistenziale.
I commi 2-3-4 dell’art. 2 del DL 30, (scarica il pdf) dispongono che laddove il genitore di figlio “convivente” minore di anni 14 o il genitore di figlio di qualunque età, affetto da disabilità grave (che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado), non possa svolgere la prestazione lavorativa in smart-working, lo stesso potrà astenersi dal lavoro avva- lendosi del nuovo congedo Covid.
L’INPS con il messaggio n. 1276 del 25/03/2021 (scarica il pdf), ha fornito le prime istruzioni per accedere a tale congedo, rinviando ad una successiva circolare le indicazioni per la presentazione della domanda, poiché il sistema informatico è in fase di adeguamento ai fini della presentazione della stessa. Ciò non toglie che lavoratrici e lavoratori possano già fruire del nuovo congedo facendone richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando la domanda successivamente, con effetto retroattivo.
Il nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, riguarda periodi ricadenti nell’arco temporale 13 marzo 2021 – 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021, gli stessi potranno essere convertiti nel nuovo congedo, presentando domanda telematica non appena il sistema informatico sarà operativo.
Il Decreto-legge dispone inoltre al comma 5 dell’art 2, che il genitore con figlio “convivente” di età compresa tra i 14 e 16 anni, impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, avrà diritto ad astenersi dal lavoro senza però percepire retribuzione o indennità, né contribuzione figurativa. Sulla scorta di tale diritto, conserverà il posto di lavoro con divieto di licenziamento.
Si ricorda che per quanto riguarda i congedi Covid, i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno presentare domanda all’INPS, anche avvalendosi del Patronato Ital-Uil, mentre i dipendenti pubblici dovranno farne richiesta alla propria Amministrazione pubblica.

BONUS BABY-SITTING:

Motivazioni per la fruizione del bonus: genitori con figli minori di 14 anni che abbiano contratto infezione da Sars Covid-19, con figli in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL, con figli posti in quarantena scolastica a seguito di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il Decreto-legge 30/2021, all’art. 2 comma 6, prevede che fino al 30 giugno 2021, i genitori di figli minori di anni 14 che rientrino in una delle su menzionate motivazioni, potranno richiedere il bonus baby-sitting o bonus per servizi integrativi per l’infanzia. Rientrano nelle categorie di lavoratrici/tori che possono farne richiesta:

=> Iscritti alla Gestione Separata art. 2, comma 26 L.335/1995 (scarica il pdf),
=> Autonomi iscritti all’INPS
=> Personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria
=> Dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari).

L’importo del bonus può arrivare fino a € 100,00 settimanali e verrà erogato tramite Libretto Famiglia oppure direttamente al richiedente, nel caso di iscrizione a centri integrativi per l’infanzia.

L’INPS con messaggio 1296 del 26/3/2021 (scarica il pdf), informa che il sistema informatico per la presentazione delle domande è in fase di adeguamento e fornirà tutte le necessarie comunicazioni con successiva circolare.

Condividi la pagina