ECCO LE NUOVE MISURE INTRODOTTE
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
L’INPS, con il messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, illustra la disciplina introdotta dal articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem decreto-legge n. 137/2020 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020).
Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
=> Il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
=> Gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
=> I Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Leggasi anche le circolari n. 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020, relativamente al monitoraggio, al calcolo e alla concessione del beneficio.