IL CONGEDO PER COVID-19 IN FAVORE DELLA GENITORIALITA’
Si ricorda che il decreto Legge n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, uno specifico congedo Covid-19 indennizzato, da utilizzare per astenersi dal lavoro in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici. La quarantena è disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Con la circolare n. 116 (2 ottobre 2020) l’INPS fornisce istruzioni amministrative riguardo il diritto alla fruizione del congedo Covid-19, in particolare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi i genitori iscritti alla Gestione separata INPS e i genitori autonomi. Si può accedere al congedo per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, ma i periodi possono essere precedenti anche dalla data di presentazione della domanda purché ricadenti in detto periodo, come precisa l’Istituto. Teniamo comunque presente che il periodo di quarantena deve essersi una volta concluso.
Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. A fronte di domande presentate dai genitori conviventi con il minore, l’Istituto accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima. Al genitore beneficiario viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da coperta da contribuzione figurativa. Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al congedo non sussiste. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il diritto e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Inoltre, non deve svolgere lavoro in modalità agile.
L’Istituto illustra anche una serie di casistiche di compatibilità del congedo per quarantena scolastica dei figli da parte dei genitori, che richiederanno attenzione da parte nostra, valutando la situazione in cui si trova l’eventuale altro genitore convivente, tenuto conto che il congedo è legato al periodo di chiusura scolastica. Per i lavoratori del settore pubblico le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica. Per le richieste di questa particolare forma di congedo devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL. Se il richiedente non è ancora in possesso del provvedimento lo fornirà entro 30 giorni, a pena di reiezione della domanda. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i diversi canali indicati nella circolare INPS o tramite i Patronati, una volta conclusosi il periodo di quarantena. Il nostro ufficio di Patronato è a disposizione per l’istruzione delle istanze.